segunda-feira, 23 de junho de 2008

affidamento condiviso- violazione diritto di frequentazioe genitore-figlio - danno alla personalità del minore - provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c.

La Corte d’Appello di Firenze
Sezione Feriale
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Antonio Chini Presidente
Dott. Giulio De Simone Consigliere rel.
Dott. Alberto Cappelli Consigliere
(...omissis...)
Ritenuto che il Tribunale dl Firenze, modificando le condizioni del divorzio già pronunciato tra le odierne parti, ha disposto l'affidamento condiviso del figlio minore AA, confermando la regolamentazione delle frequentazioni tra padre e figlio che era stata già prevista nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che quella sentenza prevedeva che il figlio fosse affidato alla madre, con facoltà per il padre di tenerlo presso di sé a fine settimana alternati dal mercoledì all'uscita della scuola al giovedì mattina successivo, nonchè per venti giorni durante le vacanze estive;
ritenuto che il BB ha proposto reclamo avverso quest'ultima parte della statuizione del Tribunale, chiedendo di poter tenere il figlio presso di sé dal giovedì al lunedì successivo a settimane alternate, nonché sempre dal mercoledì al giovedì nelle altre settimane, ampliando i1 periodo estivo.
ritenuto che nel corso del procedimento di reclama questa Corte ha disposto C.T.U. psicologica allo scopo di trarne indicazioni sul regime delle frequentazioni maggiormente conveniente;
ritenuto che, affidato in data 15 giugno 2007 l’incarico al C.T.U., la CC ha depositato il 18 luglio 2007 ricorso ex art. 709 ter c.p.c., chiedendo che inaudita altera parte, le fosse consentito di mandare il folto in Sardegna dal 21 al 28 luglio, in compagnia dalla madre e dei fratello del AA, anche in assenza del consenso del padre; fissata per la trattazione dei ricorso l'udienza de! 22 agosto 2007, la CC rinunciava all’istanza, con nota del 23 luglio, cosicché quel procedimento era dichiarata estinto;
ritenuto che in data 7 agosto 2007 il BB depositava ricorso ex art. 709 ter c.p.c., deducendo che la CC aveva disatteso gli accordi relativi alle vacanze di luglio, aveva ripreso can sé il figlio allorché questi era in procinto di partire con il padre per le vacanze di agosto, aveva violato le statuizioni che riguardavano la frequentazione infrasettimanale e di fine settimana tra padre e figlio. Chiedeva dunque il ricorrente l'adozione del provvedimenti sanzionatori di cui alla
menzionata norma del codice di rito.
Ritenuto che la CC si é costituita, fornendo una diversa lettura dei vari episodi narrati dal ricorrente e chiedendo che le fossero attribuiti i poteri di gestione ordinaria del figlio, con riserva di chiedere l'affidamento esclusivo.
Ascoltate 1e parti, che sono comparse di persona all’udienza del 22 agosto.
Ritenuta le propria competenza, stante la pendenza presso questa Corte del procedimento per la revisione delle condizioni del divorzio, e ritenuta la applicabilità in questa sede di tutte le disposizioni previste dall’art. 709 ter c.p.c. a1 fine di garantire la situazione dei provvedimenti giurisdizionali a favore dei figli.
Considerato che non osta a tale applicazione il fatto che il provvedimento del Tribunale sia oggetto di possibile modifica, in quanta allo stato non sono emersi fatti che impongano cambiamenti immediati ed il rispetto puntuale delle disposizioni antecedenti appare essenziale nell’interesse del minore.
Ritenuta che la non è contestato che il figlio, da 15 giugno 2007, ha trascorso presso il padre la giornata del 24 giugno e quelle dal 1 al 3 agosto 2007, il che non corrisponde assolutamente a quanto stabilita dal Tribunale di Firenze in tema di frequentazione padre-figlio.
Ritenuto che la CC ha fornito quale giustificazione della proprie scelte, une versione che riposa su di una protesa volontà del figlio di noni frequentare il padre, senza peraltro saper allegare alcuna condotta del BB che costituirebbe il motivo dei disagi ascritti ai minore;
(...omissis...) entrambe le parti hanno depositato, non hanno valore probatorio delle circostanzeivi descritte, ai giudizi che si svolgono avanti agli organi giudicanti dello Stato dovendosi
ritenere applicabili le norme del codice di rito;
ritenuto che nessuna prova é stata offerta per suffragare la legittimità della condotta della resistente, la relazione di servizio dei carabinieri intervenuti il 3 agosto 2007 contenendo (nella prospettazione della resistente) una mera descrizione del fatto che il minore non aveva voglia di andare via con il padre;
ritenuto che la condotta della resistente costituisca violazione della statuizioni espresse dal Tribunale e che ciò arrechi nocumento alla corretta crescita della personalità del minore, ledendo altresì il diritto del padre al rapporto con il figlio; il tutto alla vigilia dell'inizio delle operazioni peritali di cui s'è detto prima, cosicché il nominato C.T.U. non mancherà di tenere conto della circostanza che il minore ha trascorso gli ultimi mesi senza significative frequentazioni con il padre.
Ritenuto che non si intravedano ragioni (peraltro non illustrate dalla resistente) perché possa trovare accoglimento una domanda di attribuzione alla madre di quello che la medesima
definisce come “poteri di gestione ordinaria del figlio”, con il che dovendosi probabilmente intendere una forma di esercizio separato della potestà genitoriale.
Ritenuto che la resistente, costituendosi, ha chiesto che fosse cancellata l'espressione, contenuta nel ricorso ex art. 709 ter c.p.c., seconda cui la condotta di lei sarebbe stata caratterizzata da "artefizi e raggiri";
ritenuto che l'espressione, non offensiva per i termini in sé considerati, non pare descrivere una situazione contraria al vero, ove si consideri lo svolgimento della vicenda nel suo complesso, cosicché non appaiono ragioni per disporre la richiesta cancellazione.
Ritenuto che il danno, subito dal minore per la privazione della frequentazione paterna, può essere liquidato in  650,00, da depositarsi in un conto corrente postale a nome di AA, con vincolo pupillare, senza necessità di specifica istruttoria sull’an e sul quantum, trattandosi di danno da individuarsi in re ipsa e soggetto - in quanta danno non patrimoniale - a valutazione
equitativa;
ritenuto che al ricorrente BB non può riconoscersi, nella presente sede,alcun risarcimento per danno materiale (richiesta con riferimento alla asserita diminuzione patrimoniale per le ferie pagate e non fruite), la norma dell’art. 709 ter c.p.c. e, ancor prima, la presente sede processuale essendo preposta ad altro genere di tutela. Deve invece ravvisarsi un danno non patrimoniale risarcibile nella circostanza che il padre si é visto interdetta la possibilità di frequentare il figlio, di cui pure un provvedimento giurisdizionale aveva garantito la frequentazione. Il danno di cui si tratta è liquidato equitativamente in  350,00.
Ritenuto di dover ammonire la CC ad ottemperare al provvedimento che regola la
frequentazione tra padre e figlio.
Ritenuto infine che la presente decisione non concluda il giudizio in corso avanti questo giudice, cosicché il regolamento delle spese debba avvenire in sede di provvedimento conclusivo.
P.Q.M.
1) Condanna CC a risarcire al figlio AA il danno di 650,00, tramite deposito in conto corrente postale, con vincolo pupillare in favore di BB , di analoga somma;
2) Condanna CC al pagamento, in favore di BB della somma di  350,00, a titolo di
risarcimento dei danno da questi subito;
3) Ammonisce CC ad ottemperare al provvedimento del Tribunale di Firenze che regola la frequentazione tra padre e figlio.
Firenze, 22 agosto 2007.
Il Presidente
dott. Antonio Chini
retirado do site www.minoriefamiglia.it

20 comentários:

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