terça-feira, 7 de julho de 2009

Attitudine del genitore a garantire le frequentazioni dell’altro con i figli – rilevanza-TRIBUNALE DI BARI

TRIBUNALE DI BARI; sezione I civile; decreto 10 marzo 2009; Pres. SAVINO; Est. PRENCIPE.

Separazione personale – Affidamento dei figli – Genitore collocatario – Criteri di scelta – Attitudine del genitore a garantire le frequentazioni dell’altro con i figli – rilevanza (Cod. civ., art. 155).

«In tema di affidamento dei figli, l’attitudine del genitore ad essere un buon educatore ed a perseguire, primariamente, il corretto sviluppo psicologico del figlio si misura alla luce della sua capacità di non allontanare quest’ultimo dall’altra figura genitoriale (quali che siano state le ragioni del fallimento del matrimonio), garantendo il più possibile le frequentazioni del coniuge con la prole minorenne» (massima affidamentocondiviso.it) (1)

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(1) Nell'ambito dei criteri di scelta del genitore collocatario della prole, un posto fondamentale deve essere attribuito alla capacità del genitore di mettere da parte le rivendicazioni nei confronti dell’altro e di conservarne l’immagine positiva agli occhi e nel cuore del minore, garantendo il più possibile le frequentazioni tra i due, quale attitudine del genitore a prendersi cura dei figli in modo responsabile.
Tale attitudine si misura non a parole, ma in termini concreti; conseguentemente, il genitore che, non essendo autorizzato dal giudice né avendo ottenuto il previo consenso dell’altro genitore, trasferisca la residenza del figlio minore in un’altra regione d’Italia, per un verso, viola i principi basilari dell’affidamento condiviso (ossia, il dovere dei genitori di assumere congiuntamente le decisioni fondamentali per la prole e di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori), e, per altro verso, dimostra un comportamento irresponsabile ed incompatibile con il ruolo di collocatario della prole.
Nello stesso senso si veda Cass. 10 ottobre 2008, n. 24907, inedita, in motiv., secondo cui: «tra i requisiti di idoneità genitoriale richiesti ad un genitore affidatario sia decisamente rilevante la capacità di questi di riconoscere le esigenze affettive di un figlio, che si individuano, in prima istanza, nella capacità di preservargli la continuità delle relazioni parentali attraverso il mantenimento, nella sua mente, della trama familiare, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa sul coniuge».
In dottrina è stato affermato che la scelta fra i due genitori: «non può passare attraverso una comparazione astratta delle loro condizioni personali e di vita ma, in primo luogo, attraverso il concreto esame del rapporto che ciascuno degli stessi ha avuto con il minore e che verosimilmente continuerà ad avere con lo stesso pur nella cessazione della convivenza coniugale, dell’effettivo benessere che da tale rapporto deriva al minore, della concreta capacità del genitore di percepire i più intimi bisogni del minore, delle concrete condizioni di vita del genitore singolo e della concreta idoneità delle stesse ad assicurare la minore la sua necessaria stabilità di vita e la sua altrettanto necessaria integrazione sociale in relazione alla sua età e alle sue specifiche condizioni personali» (F. Distefano-D. Motta, L’affidamento dei figli nella crisi della coppia, Acireale, 2008, 15).

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