terça-feira, 25 de agosto de 2009

Magistrato onorario - Italia

Il magistrato onorario è un membro dell'ordine giudiziario che svolge le funzioni tipiche del giudice o del pubblico ministero. Egli è un magistrato onorario, ossia non professionale, poiché di regola esercita la funzione giurisdizionale per un lasso di tempo determinato e non riceve una retribuzione, ma solo un'indennità per l'attività svolta.
Indice [nascondi]
1 Tipologia di Magistrati Onorari
2 Fondamento
3 Il Giudice di Pace
4 Il Giudice Onorario Aggregato
5 Il Giudice Onorario di Tribunale
6 Il Vice Procuratore Onorario
7 Altre tipologie

Tipologia di Magistrati Onorari

Esistono varie tipologie di magistrati onorari, per poteri, funzioni, durata o compensi, accomunati solo dall'esercizio della giurisdizione. Si ricordano, pertanto, i seguenti:
il Giudice di Pace;
il Giudice Onorario Aggregato;
il Giudice Onorario di Tribunale (GOT);
il Vice Procuratore Onorario (VPO);
altri giudici.

Fondamento

L'impiego dei magistrati onorari può essere rinvenuto in vari periodi storici. Non di rado è parso poco produttivo, oltre che dispensioso, affidare cause di non ampia complessità a giudici professionisti: tali cause venivano così affidate a giudici "minori". Tale era ad esempio il Giudice conciliatore, magistrato onorario per antonomasia.
Nella Costituzione repubblicana l'art. 106 stabilisce che:
« 1. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
2. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

3. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. »
Come si nota, l'articolo, dopo aver prescritto che i giudici sono normalmente reclutati per concorso, apre la possibilità alla nomina di magistrati (giudicanti e requirenti) attraverso altri canali di reclutamento. La legge pertanto affida - e non solo quella dell'Ordinamento Giudiziario, ovvero il RD n. 12/1941 - il potere giurisdizionale anche a soggetti diversi dai magistrati ordinari. La norma dell'art. 106 Cost., tuttavia, non è stata attuata completamente. Infatti, se la legge n. 303/1998 ha dato attuazione (dopo 50 anni) al terzo comma dell'art. 106 Cost., non è stata data attuazione compiuta al secondo comma del medesimo articolo. In sua vece è stata prevista una disciplina concepita sin dalle origini come transitoria e relativa all'introduzione delle figure di Giudice Onorario di Tribunale e Vice Procuratore Onorario, avvenute con la soppressione del Pretore. Il D. Lgs. n. 51/1998 prevedeva nella sua versione originaria, all'art. 213, che entro 5 anni si effettuasse la riforma della magistratura onoraria. Il termine è stato spostato varie volte e a tutt'oggi giace in Parlamento la legge di riforma di tale categoria di magistrati.

Il Giudice di Pace

Il primo esempio di magistrato onorario nel nostro ordinamento è rappresentato dal Giudice conciliatore, magistrato laico e tendenzialmente in servizio sino al pensionamento, esistente in tutti i comuni italiani, sino al 1991, data di istituzione del Giudice di pace. Il giudice conciliatore non riceveva un compenso e la sua competenza era alquanto ridotta, occupandosi esclusivamente di cause civili di c.d. vicinato. Nel 1991 venne istituito il Giudice di Pace, o anche GdP; questa figura sostituiva, differenziandosene tuttavia notevolmente, il Giudice conciliatore. La competenza del Giudice di pace riguarda tanto la materia civile che quella penale (quest'ultima dopo qualche tentennamento, estesa con un'originale sistema sanzionatorio solo nel 2000 con il D. Lgs n. 274/2000). Inoltre, mentre quest'ultimo svolgeva la sua funzione gratuitamente il Giudice di Pace riceve un compenso commisurato prevalentemente ai provvedimenti adottati. Infine, la durata del Giudice di Pace è di quattro anni, rinnovabili per un ulteriore quadriennio.

Il Giudice Onorario Aggregato

Con la Legge 22 luglio 1997 n. 276 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1997 n. 192), recante "Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari", per diminuire l'arretrato in materia civile, allora calcolato in circa 500.000 cause pendenti (dati del Ministero della Giustizia) venne istituito un magistrato onorario chiamato Giudice Onorario Aggregato (spesso sostituito dall'acronimo GOA), in numero totale di mille unità, titolare di un'apposita sezione stralcio. Attesa la loro origine finalizzata allo smaltimento dell'arretrato essi dovevano durare 5 anni, prorogabili una sola volta per la durata di un anno, ma con alcune proroghe essi sono tutt'ora in attività. Si può dire che la loro funzione al 2007 sia del tutto terminata, rimanendone alcuni per le cause ancora pendenti.

Il Giudice Onorario di Tribunale

Con la riforma nel 1998 del c.d. Giudice unico, col d. lgs. n° 51, vennero istituite due nuove figure: il Giudice Onorario di Tribunale ed il Vice Procuratore Onorario. In realtà, le due figure scindono quella che era l'attività del Vice Pretore Onorario, magistato onorario soppresso con la figura del Pretore nella riforma del Giudice unico. La disciplina piuttosto scarna del predetto decreto è stata poi integrata da apposite circolari del CSM puublicate con Decreti Ministeriali. Gli ultimi decreti sono il Decreto 26 settembre 2007 "Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari" e il Decreto 26 settembre 2007 "Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale".
Il Giudice Onorario di Tribunale (GOT) ha competenza in materia civile e penale in tutti i casi in cui la competenza è monocratica, ovvero di un unico giudice secondo le norme dei codici di rito. La sua durata è di 3 anni rinnovabili per un ulteriore triennio. Anche in questo caso ricevono un compenso per l'attività svolta ma, a differenza del Giudice di Pace, in forma di gettone di presenza per ciascuna udienza svolta, a prescindere dal numero di provvedimenti emessi.

Il Vice Procuratore Onorario

Il Vice Procuratore Onorario (VPO) è un magistrato inquirente che rappresenta il Pubblico Ministero in veste di accusa in giudizio in tutte le cause penali di competenza del Tribunale in composizione monocratica, e del Giudice di Pace, nonché nelle cause civili in cui la legge ne impone la presenza (ad es. nei procedimenti per interdizione). Essi svolgono le funzioni di Pubblico Ministero in udienza per delega nominativa del Procuratore della Repubblica a cui sono sottoposti gerarchicamente. Infine, possono anche coordinare le indagini dei casi di competenza del Giudice di pace.

Altre tipologie

Accanto a questi giudici onorari ve ne sono altri che a vario titolo intervengono nel processo, oppure che si occupano di giurisdizioni diverse.
Tra i primi si ricordano:
gli esperti del Tribunale per i minorenni, che affiancano il giudice e che hanno il rango di giudici per un certo periodo di tempo, istituiti ai sensi del R.D.L. 20 luglio 1934 n. 140 4e conv. con modificazioni, dalla Legge 27 maggio 1935, n. 835, recante Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, pubblicato nella Gazz. Uff. 5 settembre 1934, n. 208;
gli esperti della Sezione Specializzata Agraria, cioè esperti di diritto agrario che integrano il collegio della Sezione del Tribunale che si occupa di cause agrarie;
gli esperti del Tribunale di Sorveglianza ai sensi della Legge 26 luglio 1975 n. 354, recante Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, pubblicata nella Gazz. Uff. 9 agosto 1975, n. 212, S.O.
i Giudici popolari, cioè quelle persone estranee alla giustizia, ma cittadini comuni senza alcuna preparazione particolare che nelle Corti d'Assise e di Assise d'Appello costituiscono l'organo giudicante (talvolta definiti giurati impropriamente per suggestione delle fiction anglosassoni). I Giudici Popolari durano per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del processo e chiunque può farne parte purché abbia almeno conseguito la licenza media e abbia compiuto 30 anni. Da ricordare che essi non emettono "verdetti", che non esistono nel nostro ordinamento, ma sentenze (la differenza tra un verdetto ed una sentenza sta nel fatto che la prima afferma la colpevolezza o meno dell'imputato senza alcuna motivazione rispetto alla sentenza).

Tra i secondi si ricordano:
i giudici con funzioni di Consiglieri di Cassazione, designati per meriti insigni dal Consiglio Superiore della Magistratura, a norma dell'art. 106, comma 3, Cost, attuato dalla Legge 5 agosto 1998, n. 303;
i componenti delle Commissioni Tributarie, istituite - o meglio riformate - ai sensi dell'art. 2 del D.Lvo 31 dicembre 1992, n° 546 come modificato dall'art. 12 della Legge 28 dicembre 2001 n° 448, che si occupano di tutte le controversie in materia tributaria in ambito provinciali (primo grado) e regionali (secondo grado). Nonostante il nome essi sono dei veri e propri giudici tributari. Da poco la loro durata è stata estesa sine die da quella precedente di 9 anni. Importante ricordare che essi non sono giudici a tempo pieno, ma solo per le cause che portano avanti.

retirado do site da Wikipedia.italia

11 comentários:

Anônimo disse...

La ringrazio per intiresnuyu iformatsiyu

Anônimo disse...

quello che stavo cercando, grazie

Anônimo disse...

imparato molto

Anônimo disse...

La ringrazio per Blog intiresny

Anônimo disse...

Perche non:)

Anônimo disse...

leggere l'intero blog, pretty good

Anônimo disse...

necessita di verificare:)

Anônimo disse...

Si, probabilmente lo e

Anônimo disse...

La ringrazio per intiresnuyu iformatsiyu

Anônimo disse...

molto intiresno, grazie

Anônimo disse...

Perche non:)